Adozione mite

L’adozione mite è una forma intermedia di adozione che è stata ipotizzata per far fronte alle situazioni di incertezza che caratterizzano quegli affidamenti che nel tempo vengono periodicamente rinnovati trasformandosi in affidamenti cosiddetti “sine die”. Questa forma di adozione non è, a tutt’oggi, espressamente disciplinata dalla legge ma è stata oggetto di una approfondita sperimentazione nel distretto del Tribunale per i Minorenni di Bari.

 

L’adozione mite è un provvedimento che si propone di essere applicato in quei casi in cui:

 

- la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni, ma ha comunque un ruolo attivo e positivo che non è opportuno venga cancellato totalmente;

 

- nello stesso tempo, non vi è alcuna ragionevole possibilità di prevedere un miglioramento delle capacità della famiglia, tale da renderla idonea a svolgere il suo compito educativo in modo sufficiente, magari con un aiuto esterno, curato dai Servizi sociali.

 

- il minore sostanzialmente abbandonato si trova, oltre al tempo massimo previsto dalla legge, in affidamento familiare per il quale non è possibile un rientro nella famiglia di origine, perdurando lo stato di difficoltà

 

Il Tribunale, in questi casi, valutato che tra il minore e gli affidatari si è instaurato un solido rapporto affettivo tale che l'allontanamento possa essere pregiudizievole al minore, può dichiarare giudizialmente lo stato di “semiabbandono permanente” cioè una situazione nella quale la famiglia d’origine risulta inidonea a rispondere ai bisogni educativi del minore solo parzialmente ma in modo continuativo.

 

Questa situazione non interrompe il rapporto di filiazione tra minore e genitore di origine, ma ne aggiunge un secondo, quello con gli adottanti, cui spetta naturalmente anche la potestà genitoriale.

Da un punto di vista giuridico l'adozione mite viene quindi considerata una variante dell'adozione in casi particolari, alla quale più di ogni altro istituto si avvicina. L’obiettivo è quello di creare uno stabile rapporto con il minore e la famiglia affidataria senza recidere i suoi rapporti con la famiglia di origine.

 

In particolar modo le sue caratteristiche sono:

 

- il minore assume lo status di figlio adottivo dell’adottante;

- mantiene tutti i diritti e doveri verso la famiglia di origine;

- non si determina alcun rapporto tra l’adottato e i parenti dell’adottante;

- solo l’adottato acquista diritti successori nei confronti dell’adottante e non viceversa;

- l’adottante assume gli obblighi di cui all’art. 147 c.c. che regola i doveri dei genitori verso i figli;

- il minore assume il cognome dell’adottante, che antepone al proprio.

 

Scritto da dott.ssa Mara Giani con la collaborazione della dott.ssa Chiara Cicchese e il dott. Lorenzo Lombardi


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